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LA PRANOTERAPIA NON È ARTE MEDICA

Una sentenza della Cassazione Penale, sezione VI, del 20 dicembre 1995, n. 3403, a proposito del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Trento nel procedimento penale a carico di un pranoterapeuta denominato O. A., ha rigettato lo stesso ricorso con una motivazione che precisa come la pranoterapia non sia una branca della medicina, ma un’arte.

«Il Pretore di Bolzano, con sentenza del 6 aprile 1992, condannava O. A. alla pena di giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 348 c.p., per avere, con la pratica della pranoterapia, abusivamente esercitato la professione medica, senza abilitazione dello Stato
«A seguito di appello dell’imputato, la Corte di Trento, con sentenza dell’8 marzo 1995, assolveva l’O. perché il fatto non costituisce reato, in quanto la paziente era stata sottoposta ad un numero limitatissimo di trattamenti e sia prima che dopo si era rivolta ai “veri” medici.
«Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Trento, deducendo erronea applicazione di legge penale e difetto motivazione perché la sentenza, pur avendo definito la pranoterapia quale “pratica di medicina alternativa”, e pur avendo affermato che “la stessa doveva essere eseguita da un soggetto dotato di abilitazione all’arte medica”, oppure “da un terapista che agisca nel concerto con un medico e sotto la responsabilità del medesimo”, erroneamente era pervenuta all’assoluzione dell’imputato in considerazione“ del numero limitatissimo delle sedute impiegate” nei confronti di una sola paziente, la quale sia “prima che dopo di era comunque rivolta ai veri medici”.
«Rileva il P. G. ricorrente che, per l’integrazione del delitto di abusivo esercizio della professione sanitaria non occorreva un numero minimo di prestazione, ma era sufficiente anche una sola applicazione, mentre era irrilevante la possibilità di rivolgersi al medico.
«Il ricorso è infondato. Ed invero l’art. 348 c.p. (indipendentemente da ciò che afferma, ad altri fini, la Coote Costituzionale, con sentenza del 27 aprile 1993 n. 199) costituisce un evidente esempio di norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, che qualificano una determinata attività professionale, prescrivono una speciale abilitazione dello Stato, ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo, venendo in tal modo a configurare le c.d. professioni protette.
«Pertanto compito del giudice, prima ancora di esaminare, in concreto, l’attività svolta dalla persona incriminata, è quello di avere ben chiari i contenuti ed i limiti della professione protetta, nella specie arte medica, e, solo nei casi in cui l’imputato abbia in qualche modo invaso il campo dei professionisti abilitati, può ritenersi la sussistenza del reato. Non basta pertanto la semplice affinità formale delle due attività a determinare la responsabilità penale, essendo frequente che il progresso scientifico, l’evoluzione tecnologica od economica, il mutamento dei costumi, o anche le semplici mode possano portare in evidenza arti o mestieri, al di fuori dei contenuti tipici delle professioni protette, e le nuove attività non possono essere punite in virtù di una mera assimilazione analogica alle professioni ufficialmente riconosciute.
«Questa corte ha avuto modo di affermare gli stessi principi in riferimento ai rapporti fra le professioni di consulente del lavoro e dottore commercialista (Cass. sez. VI, 21 giugno 1993, B.) e fra le professioni di optometrista e medico oculista (Cass. sez. VI, 3 aprile 1995, S.).
«Con riferimento al caso di specie, può precisarsi che l’attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nell’indicazione di prognosi, in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione ed applicazione di protesi o nell’utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo o preventivino, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici o psichici. L’attività medicina e chirurgica, peraltro, per la sua caratteristica di scientificità ed anche per le necessità di una sua astratta definibilità giuridica, deve essere praticabile, controllabile, da qualunque soggetto munito di titolo professionale idoneo, e non riservata a soggetti che, in via reale o presunta, accampino doti esclusive, connaturate alla persona.
«L’attività materiale del pranoterapeuta, invece, consiste nella pratica, da parte di persone, che si assumono in possesso, per doti naturali, della cosa detta “energia pranica” o “bioenergia”, di un trattamento consistente nella mera imposizione delle mani a breve distanza dal corpo del paziente, senza alcun diretto contatto, e senza alcuna manipolazione della persona.
«È evidente che tale attività, se resta nell’ambito suo proprio, non potrà rientrare nel campo medico, fin quando non venga “scientifizzata” dalla stessa medicina, ossia classificata e utilizzata dall’arte medica, e ciò sia che essa consegua una reale influenza sul paziente, anche in via di mera suggestione, sia che non ne consegua alcuna, e perfino nel caso si configuri come espressione di fraudolenta condotta, punibili ad altro titolo di reato.
«La condotta del pranoterapeuta può configurarsi invece come abusivo esercizio di arte medica se si accompagni a formulazione di diagnosi, a prescrizione di farmaci o altri coadiuvanti terapeutici, ed anche se realizzi diversi effetti di sovrapposizione ai compiti dei sanitari, anche impedendo o dissuadendo il proprio cliente dal rivolgersi al medico, e ciò in quanto la scelta di astensione dalla medicina ufficiale, al di fuori di una libera scelta della persona, non può essere rimessa professionalmente a soggetti non qualificati. Poiché nessuno di tali comportamenti, secondo motivato giudizio in punti di fatto della Corte di appello, può essere contestato all’O., la sentenza impugnata non merita censure.
«Il ricorso del Procuratore Generale, ricondotto nei suoi esatti termini giuridici, implica pertanto censure di fatto, inammissibili in questa sede, e va pertanto rigettato.»

Roma 20 dicembre 1995, Sentenza depositata in Cancelleria il 5 aprile 1996. (Giuffré Editore, Juris data, Archivio selezionato – Sentenze Penali).



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